Polizza assicurativa
Europ Assistance

Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza
sottoscritte dal Tour Operator
a favore degli Assicurati, che viene rilasciato dal Contraente stesso
per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance.
L'operatività del presente documento è subordinata alla validità della Polizza.

 

VIAGGI TOUR OPERATOR
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
A FAVORE DEGLI ASSICURATI
Assistenza medica - Rimborso Spese Mediche - Assicurazione bagaglio
Annullamento - Rifacimento Viaggio

 

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

DEFINIZIONI
ASSICURATO
La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea e/o la Svizzera.
AVARIA
Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.
BAGAGLIO
La valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che L'Assicurato porta con sé in viaggio.
CENTRALE OPERATIVA

E' la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento n. 8, 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. le prestazioni di assistenza previste in polizza.
CONTRAENTE
L'operatore turistico, con sede legale e fiscale in Italia, che sottoscrive la polizza a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
DECORRENZA E DURATA
La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è pari alla durata del viaggio/locazione comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.
La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.
La garanzia "Annullamento viaggio e/o locazione" è in vigore dal giorno di iscrizione al viaggio/locazione e ha durata sino al giorno di inizio del viaggio/locazione stesso.
ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/ garanzia.
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera può essere:
- Italia
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo
- Mondo
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:
Paesi aderenti all'Unione Europea e/o la Svizzera.
Le prestazioni e le garanzie sono valide:
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o della Svizzera.
EUROP ASSISTANCE
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).
FURTO
E' il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
GARANZIA
Assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.
INFORTUNIO
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA
L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati, sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MALATTIA IMPROVVISA
Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.
MALATTIA PREESISTENTE
Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.
PRESTAZIONE
Assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Centrale Operativa.
RAPINA
E' il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurarne a sè o ad altri un ingiusto profitto. RICOVERO
La permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.
SCIPPO
Il reato previsto agli artt. 624 e 625 n°4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell'Assicurato.
SCOPERTO
La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
VIAGGIO
Per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera.
Per gli Assicurati residenti in Paesi non aderenti all'Unione Europea:
- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o della Svizzera.

DELIMITAZIONI
Le prestazioni VIAGGI TOUR OPERATOR sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.
Le garanzie "Assicurazione Rimborso Spese Mediche" e "Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali" potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
Tutte le prestazioni e tutte le garanzie VIAGGI TOUR OPERATOR, non sono dovute:
- per malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche, per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- per malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- per malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- per gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- per espianto e/o trapianto di organi.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI
1) CONSULENZA MEDICA
Qualora l'Assicurato necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.
2) INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
3) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.
4) RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.
Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.
In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esborso maggiore Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
5) RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO
Qualora, nella organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), i medici della Centrale Operativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
6) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.
7) VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
8) ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI
Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
9) RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
10) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la Centrale Operativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
11) INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la Centrale Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.
12) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
i costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
13) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00.
Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
14) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.
Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.
15) ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.
La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
16) SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.
Esclusioni:
Tutti i costi derivanti dall'intervento del legale rimarranno a totale carico dell'Assicurato.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.
17) INVIO DI MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
Esclusioni:
La Centrale Operativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/ farmaceutiche/ ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto nella Polizza.
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.
Massimale:
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Centrale Operativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00 per Assicurato e per la destinazione del viaggio in Italia e di Euro 3.000,00 per la durata e destinazione del viaggio all'estero.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.
Nei massimali indicati sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato.
Sono escluse dalla garanzia:
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.
Obblighi dell'Assicurato:
In caso di sinistro l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali delle ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Criteri per la liquidazione del danno:
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI
Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto nella Polizza.
Per viaggi effettuati in aereo, treno, pullman o nave, la garanzia è operante:
- per gli Assicurati residenti in Unione Europea e/o in Svizzera dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- per gli Assicurati residenti in Paese non aderenti all'Unione Europea dalla data di arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea e/o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a conclusione del viaggio.
Massimale:
La garanzia è prestata con estensione territoriale e fino alla concorrenza della somma di Euro 500,00 per Assicurato e per la durata del viaggio in Italia e all'estero.
Fermi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 150,00.
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.
In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.
Scoperto:
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a:
- cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
- gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.
La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave, non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.
Sono esclusi dalla garanzia:
- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
- il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
- gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).
Obblighi dell'Assicurato:
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente responsabile;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
Criteri per la liquidazione del danno:
Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.
In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.
SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l'Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso.
Massimale
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
Sono esclusi dalla garanzia:
- Il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato;
- Tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
Obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio) presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;
- una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna.
- fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E/O LOCAZIONE
Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
- dell'Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
- di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.
In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".
In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.
Decorrenza e operatività:
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.
Massimale:
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'Organizzazione di viaggio, pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi, che non potrà mai essere superiore a Euro 5.000,00 per Assicurato. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.
Scoperto:
1. In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
2. In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà contattare la Centrale Operativa, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.
Europ Assistance potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'invio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.
In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%.
Se l'Assicurato non presta consenso all'invio del medico della Società e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:
- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio
- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.
Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.
3. In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.
Sono esclusi dalle garanzie:
1) i casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore, un suocero/a o nonno/a dell'Assicurato o compagno di viaggio assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento si avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione al viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a)
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;
2) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.
3) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio/locazione.
Obblighi dell'Assicurato:
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02.58.24.03.36 attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti al paragrafo "Esclusioni".
Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.
Se l'Assicurato non dovesse consentire ad Europ Assistance di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo
"Scoperto".
Europ Assistance si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.
Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni :
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell'annullamento;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è
dovuta a malattia e/o infortunio di una della persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell'annullamento;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato;
- inizio e termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A.
- Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano i seguenti documenti: - copia della Tessera Europ Assistance;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/ smarrimento;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo,penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato o originale (in caso di addebito totale da parte del vettore aereo);
- programma e regolamento del viaggio;
-documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio/locazione non utilizzati dall'Assicurato.

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il viaggio assicurato esclusivamente in conseguenza di:
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione di "Rientro Sanitario" in base alle condizioni contrattuali;
- organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione "Rientro Anticipato" in base alle condizioni contrattuali;
- dirottamento dell'aereo sul quale l'Assicurato sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria.
Europ Assistance rimborserà la quota di viaggio non goduta calcolata come specificato nel paragrafo "Criteri di liquidazione del danno".
Massimale:
La parte di viaggio non usufruita sarà rimborsata fino ad un massimo pari al valore di acquisto del viaggio e così come riportato nel contratto con l'Organizzazione di viaggio.
Detto massimale comunque non potrà mai essere superiore a Euro 5.000,00 per Assicurato. In caso di interruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.
Sono escluse dalla garanzia:
le interruzioni del viaggio causate da:
- rientro sanitario di persone di età superiore a 80 anni;
- malattie preesistenti al momento della decorrenza della garanzia;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- malattie nervose e mentali;
- malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.
Obblighi dell'Assicurato:
Successivamente all'interruzione del viaggio l'Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio), presentando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;
- la causa dell'interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione viaggio emesso dall'Organizzazione/ Agenzia Viaggi.
Criteri di liquidazione del danno
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato.
Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio, si considerano come un unico giorno.

DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni e/o garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
1. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
2. Tutte le prestazioni e/o garanzie non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
d) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, kite-surfing, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;
e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
3. Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzie in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
6. Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
7. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
8. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizione di legge.
11. Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A


Europ Assistance Italia S.p.A. Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. Sede Sociale: Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano Reg. Imp. 134796 Milano - Rea 754519 P.IVA 00776030157 - C.F. 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152)

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
IN CASO DI NECESSITA'
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE:
non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero di Telefono 02.58.24.03.36 Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Centrale Operativa di Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.
Oppure
- via fax componendo il seguente numero: 02.58.38.42.34
- inviando un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero di tessera Europ Assistance
4. recapito telefonico
(Si consiglia di chiedere sempre il nome dell'operatore Europ Assistance e di farsi dare subito il numero del sinistro)

 

 

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